Assistenza per la conformità alla Direttiva 2002/96/CE

IMPORTANTE: In data 29/12/2006 con la legge 300 del 2006 è uscito il nuovo slittamento dei termini di partenza del sistema disegnato dal Dlgs 151/2005. In particolare, il Dl 300/2006 rinvia l'entrata in vigore degli obblighi imposti dal Dlgs 151/2005 alla data dell'emanazione di alcuni decreti attuativi del Dlgs 151/2005 ed al massimo entro il 30 giugno 2007, introducendo così una ulteriore proroga all'originario termine del 13 agosto 2006, già spostato al 31 dicembre 2006 dal Dl 173/2006.

Testo legge 300 del 2006

1) Testo Bozza di Decreto attuativo RAEE Distributori
2) Testo Bozza di Decreto attuativo RAEE Registro Produttori
3) Testo Bozza di Decreto attuativo RAEE Vigilanza

IMPORTANTE: In data 26/10/2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha presentato i primi decreti di attuazione RAEE. I decreti definitivi verranno approvati nei prossimi giorni.

IMPORTANTE: l’attuazione di tale Direttiva recepita con D.Lvo. 25/07/2005, n.151, è stata prorogata in data 11/07/2006 con Decreto Legge 12/05/2006, n. 173.

In base all'art. 1-quinquies "Il termine del 13 agosto 2006 risulta esser prorogato fino all'emanazione dei decreti attuativi relativi al Registro nazionale e al Comitato di Vigilanza e controllo e comunque non oltre il 31-12-2006."

Il 29 luglio 2005 è uscito sulla gazzetta ufficiale, il testo del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151. Questo testo, entrato in vigore il 13 agosto 2005, ha posto alcuni obblighi per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma sopratutto per i produttori, i quali devono ottemperare a numerevoli requisiti.

Per produttore la legge intende: "chiunque, a prescindere dalla tecnica utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, e successive modificazioni:

1. Fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio
2. Rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3. Importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante la vendita a distanza;
4. Chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4,13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi del punto 1),2) e 3). Le linee guida della nuova direttiva europea 2002/96/CE, è stata recepita in Italia il 25 luglio 2005 con Decreto Legislativo n. 151. Tale decreto recepisce, inoltre, anche la direttiva 2002/95/CE e la direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose e allo smaltimento dei rifiuti.

Le finalità principali di tale provvedimento sono:
1. prevenire la produzione di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
2. garantire la realizzazione di un sistema di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio di questi rifiuti;
3. favorire la progettazione di nuove apparecchiature che facilitino il riuso, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da esse prodotte;
4. vietare l'utilizzo di sostanze pericolose come mercurio, piombo, cadmio, cromo, Pbb ecc;
5. realizzare sistemi di trattamento, recupero e smaltimento finale di questi rifiuti finanziati essenzialmente dai produttori delle apparecchiature;
6. applicare su tutte le apparecchiature un simbolo che indichi ai cittadini la necessità della raccolta differenziata. Per garantire il corretto funzionamento, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo, dei sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, il decreto prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territoriodi un Comitato di vigilanza e di controllo, e di un Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento di questo tipo di rifiuti. Per chi non ottempererà alle disposizioni del decreto sono previste sanzioni fino a 100.000 euro.

La Qua.Ser. S.a.s. propone ai propri clienti di assisterLi ed aiutarLi ad ottemperare ai requisiti della direttiva in oggetto.



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