IMPORTANTE: In data 29/12/2006 con la
legge 300 del 2006 è uscito il nuovo
slittamento dei termini di partenza del sistema disegnato dal Dlgs 151/2005. In
particolare, il Dl 300/2006 rinvia l'entrata in vigore degli obblighi imposti dal
Dlgs 151/2005 alla data dell'emanazione di alcuni decreti attuativi del Dlgs 151/2005
ed al massimo entro il 30 giugno 2007, introducendo così una ulteriore proroga
all'originario termine del 13 agosto 2006, già spostato al 31 dicembre 2006
dal Dl 173/2006.
Testo legge 300 del 2006
1) Testo
Bozza di Decreto attuativo RAEE Distributori
2) Testo Bozza
di Decreto attuativo RAEE Registro Produttori
3) Testo Bozza
di Decreto attuativo RAEE Vigilanza
IMPORTANTE: In data 26/10/2006 il Ministero dell'ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare ha presentato i primi decreti di attuazione
RAEE. I decreti definitivi verranno approvati nei prossimi giorni.
IMPORTANTE: l’attuazione di tale Direttiva recepita
con D.Lvo. 25/07/2005, n.151, è stata prorogata in data 11/07/2006 con
Decreto Legge 12/05/2006, n. 173.
In base all'art. 1-quinquies "Il termine del 13 agosto 2006 risulta esser
prorogato fino all'emanazione dei decreti attuativi relativi al Registro nazionale
e al Comitato di Vigilanza e controllo e comunque non oltre il 31-12-2006."
Il 29 luglio 2005 è uscito sulla gazzetta ufficiale, il testo del
Decreto Legislativo 25 luglio
2005, n.151. Questo testo, entrato in vigore il 13 agosto 2005, ha posto
alcuni obblighi per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
ma sopratutto per i produttori, i quali devono ottemperare a numerevoli requisiti.
Per produttore la legge intende: "chiunque, a prescindere dalla tecnica
utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n.185, e successive modificazioni:
1. Fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo
marchio
2. Rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura
reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3. Importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche
ed elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione,
anche mediante la vendita a distanza;
4. Chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente
all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4,13 e 14. Ai fini
del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti
esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca
in qualità di produttore ai sensi del punto 1),2) e 3). Le linee guida della
nuova
direttiva europea 2002/96/CE, è stata recepita in Italia il
25 luglio 2005 con Decreto
Legislativo n. 151. Tale decreto recepisce, inoltre, anche la direttiva
2002/95/CE e la direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose e allo smaltimento dei rifiuti.
Le finalità principali di tale provvedimento sono:
1. prevenire la produzione di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche;
2. garantire la realizzazione di un sistema di raccolta differenziata, recupero
e riciclaggio di questi rifiuti;
3. favorire la progettazione di nuove apparecchiature che facilitino il riuso,
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da esse prodotte;
4. vietare l'utilizzo di sostanze pericolose come mercurio, piombo, cadmio,
cromo, Pbb ecc;
5. realizzare sistemi di trattamento, recupero e smaltimento finale di questi
rifiuti finanziati essenzialmente dai produttori delle apparecchiature;
6. applicare su tutte le apparecchiature un simbolo che indichi ai cittadini
la necessità della raccolta differenziata. Per garantire il corretto funzionamento,
sia dal punto di vista finanziario che organizzativo, dei sistemi di gestione e
smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, il decreto prevede l'istituzione,
presso il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territoriodi un Comitato di vigilanza
e di controllo, e di un Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento
di questo tipo di rifiuti. Per chi non ottempererà alle disposizioni del
decreto sono previste sanzioni fino a 100.000 euro.
La Qua.Ser. S.a.s. propone ai propri clienti di assisterLi ed aiutarLi ad ottemperare
ai requisiti della direttiva in oggetto.
Qualora voleste ricevere gratuitamente un preventivo nel quale verranno riportate dettaglitamente tutte le attività che la Qua.Ser. s.a.s. si impegnerà a svolgere cliccate Qui.
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